Associazione contro la leucemia e le altre emopatie maligne per la ricerca clinica e la terapia domiciliare

-16. Agevolazioni per l’acquisto di veicoli

Il raggiungimento di una piena dignità sociale delle persone disabili non può prescindere dal grado di autonomia personale cui l’individuo può aspirare; in tale ottica risultano fondamentali le agevolazioni fiscali atte ad eliminare le barriere architettoniche ed in parallelo, per quel che qui ci interessa, tutte le agevolazioni applicabili ai veicoli utilizzati per la mobilitazione del disabile, vale a dire:
– la detrazione fiscale del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto dei mezzi di locomozione, fruibile per un solo mezzo e per un importo massimo di 18.075,99 euro (ogni euro di spesa in più a questa cifra non gode della detrazione);
n un’aliquota iva ridotta al 4% sull’acquisto del veicolo;
– l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo sull’auto;
– l’esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà dovuta al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) da richiedere all’ufficio PRA territorialmente competente. Va subito sottolineato che dette agevolazioni sono rivolte solo a disabili in situazione di gravità: n con handicap psichici titolari dell’indennità di accompagnamento;
– con grave limitazione di deambulazione;
– persone affette da cecità e sordità (per queste persone non si applica però l’esenzione dell’imposta dovuta al PRA);
– con ridotte o impedite capacità motorie. Benefici fruibili anche in questo caso dal familiare cui il disabile risulta a carico. L’Agenzia delle Entrate, ricorda che la riduzione dell’iva su veicoli destinati ai “disabili in condizioni di ridotte o impedite capacità motorie” prevista al-l’art.1 della L. n. 97/1986.