Associazione contro la leucemia e le altre emopatie maligne per la ricerca clinica e la terapia domiciliare

9. Precisazioni sui permessi

Alcune precisazioni circa i permessi retribuiti sono doverose, innanzitutto in merito alle due ore di permesso deve considerarsi come base di riferimento l’orario lavorativo giornaliero superiore o pari a 6 ore, in caso di giornata lavorativa con meno di 6 ore il per-messo si riduce ad un’ora. Quando si usufruisce del prolungamento del congedo parentale, vi è il diritto a un’indennità pari al 30% della retribuzione per l’intero periodo di congedo. Ancora, l’INPS con il messaggio n. 16866/2007 chiarendo e richiamando un suo pre-cedente messaggio – il n.15995/2007- pone l’attenzione su di un limite mensile, in altri termini un tetto orario massimo da non superare, qualora i 3 giorni di permesso vengano utilizzati in maniera frazionata. Tale limite, spiega l’istituto, è calcolabile “dividendo l’orario normale di lavoro settimanale per il numero dei giorni lavorativi settimanali, il tutto moltiplicato per 3; il risultato equivarrà alle ore mensili fruibili. Dunque, considerando per ipotesi una settimana lavorativa di 40 ore spalmate su 5 giorni, un lavoratore, potrà beneficiare al massimo, mensilmente, di 24 ore di per-messo; a titolo di esempio numericamente l’operazione sarebbe:
– (40/5) x 3 = 24. Altro aspetto importante: “Durante la fruizione dei permessi retribuiti si ha diritto anche all’assegno per il nucleo familiare” (circ. INPS n.199/1997).